Disclaimer
Dichiarazione sulla tassonomia
Il Regolamento (UE) 2020/852 del 18 giugno 2020 sull’istituzione di un quadro per facilitare gli investimenti sostenibili (“Regolamento sulla tassonomia”) e la modifica dell’SFDR istituisce un sistema di classificazione (o tassonomia) che fornisce alle imprese un linguaggio comune per identificare se una determinata attività economica, compresa un’attività finanziaria, debba essere considerata o meno “ambientalmente sostenibile”. Questo, quindi, consente di determinare fino a che punto un investimento è sostenibile dal punto di vista ambientale o “verde”. La standardizzazione del concetto di investimento sostenibile dal punto di vista ambientale in tutta l’UE ha lo scopo di: (a) facilitare gli investimenti in attività economiche sostenibili dal punto di vista ambientale; e (B) aiutare gli operatori economici ad attrarre più facilmente investimenti dall’estero.
Un’attività economica sarà considerata “ambientalmente sostenibile” se: (i) contribuisce in modo sostanziale a uno qualsiasi di una serie di obiettivi ambientali definiti; (ii) non danneggi in modo significativo nessuno degli obiettivi ambientali; (iii) rispetta una serie di tutele sociali minime; e (iv) rispetta specifiche soglie di prestazione note come “criteri di screening tecnico”. I primi due punti sopra si riferiscono agli “obiettivi ambientali” e il regolamento li definisce come: (i) mitigazione del cambiamento climatico; (ii) adattamento ai cambiamenti climatici; (iii) uso sostenibile e protezione dell’acqua e delle risorse marine; (iv) transizione verso un’economia circolare; (v) prevenzione e controllo dell’inquinamento; e (vi) protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi. Gli investimenti alla base del prodotto finanziario gestito dalla società di gestione non tengono conto dei criteri comunitari per le attività economiche ecosostenibili.
In ambito sostenibilità il fondo è classificato come articolo 6 SFDR.
Disclosures
Il prospetto ufficiale del fondo può essere scaricato gratuitamente in lingua inglese al link https://www.pendragonfund.com/wp-content/uploads/2024/04/Pendragon-Prospect-visaed-march-2024.pdf Il gestore del fondo può decidere di porre fine agli accordi presi per la commercializzazione. Ulteriori informazioni sui diritti degli investitori sono disponibili in inglese sulla home page del GEFIA (https://fundsavenue.com/policies/)
Investitori Svizzeri
In Svizzera questo prodotto può essere venduto solo ad investitori qualificati come da definizione del Federal Act on Collective Investment Schemes (CISA) e del Federal Act on Financial Services (FinSA) disponibili sul sito della FINMA www.finma.ch. Il domicilio del Fondo è Lussemburgo. Il Rappresentante legale e l’agente per i pagamenti in Svizzera del fondo è BANQUE HERITAGE SA, Route de Chêne 61, 1208 Ginevra, Svizzera (Tel: +41582200333, www.heritage.ch). La distribuzione di quote del fondo in Svizzera viene effettuata esclusivamente a Investitori Qualificati. Il luogo di adempimento e la giurisdizione per quote del fondo distribuite in Svizzera sono presso la sede legale del Rappresentante. Le pubblicazioni sul fondo agli investitori svizzeri vengono effettuate sulla piattaforma elettronica www.fundinfo.com.