ESG & Taxonomy Disclosure

Dichiarazione ESG

Il Fondo può essere esposto ad alcuni Rischi di Sostenibilità (come tale termine è definito nel Regolamento UE (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, sull’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari). La società di gestione considera questi aspetti e rischi all’interno delle sue procedure di gestione del rischio (identificazione, monitoraggio e mitigazione dei rischi ESG) e si concentra sui rischi più importanti per ogni investimento. Sebbene la società di gestione consideri i rischi di sostenibilità nel suo processo decisionale di investimento, non considera i “principali impatti negativi”, se presenti, nelle sue decisioni di investimento. Questo approccio si basa, tra gli altri fattori, sulla percepita mancanza di dati affidabili e di alta qualità su questi fattori, che impedisce alla società di gestione di essere in grado di concludere definitivamente se l’impatto negativo effettivo o potenziale di una decisione di investimento possa influenzare il valore intrinseco degli investimenti del Fondo. Tali rischi di sostenibilità sono integrati nel processo decisionale di investimento e nel monitoraggio del rischio solo nella misura in cui rappresentano rischi materiali potenziali o effettivi e/o opportunità per massimizzare i rendimenti lungo termine in base al relativo rischio.
ESG Disclosure

Dichiarazione sulla tassonomia

Il Regolamento (UE) 2020/852 del 18 giugno 2020 sull’istituzione di un quadro per facilitare gli investimenti sostenibili (“Regolamento sulla tassonomia”) e la modifica dell’SFDR istituisce un sistema di classificazione (o tassonomia) che fornisce alle imprese un linguaggio comune per identificare se una determinata attività economica, compresa un’attività finanziaria, debba essere considerata o meno “ambientalmente sostenibile”. Questo, quindi, consente di determinare fino a che punto un investimento è sostenibile dal punto di vista ambientale o “verde”. La standardizzazione del concetto di investimento sostenibile dal punto di vista ambientale in tutta l’UE ha lo scopo di: (a) facilitare gli investimenti in attività economiche sostenibili dal punto di vista ambientale; e (B) aiutare gli operatori economici ad attrarre più facilmente investimenti dall’estero.

Un’attività economica sarà considerata “ambientalmente sostenibile” se: (i) contribuisce in modo sostanziale a uno qualsiasi di una serie di obiettivi ambientali definiti; (ii) non danneggi in modo significativo nessuno degli obiettivi ambientali; (iii) rispetta una serie di tutele sociali minime; e (iv) rispetta specifiche soglie di prestazione note come “criteri di screening tecnico”. I primi due punti sopra si riferiscono agli “obiettivi ambientali” e il regolamento li definisce come: (i) mitigazione del cambiamento climatico; (ii) adattamento ai cambiamenti climatici; (iii) uso sostenibile e protezione dell’acqua e delle risorse marine; (iv) transizione verso un’economia circolare; (v) prevenzione e controllo dell’inquinamento; e (vi) protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi. Gli investimenti alla base del prodotto finanziario gestito dalla società di gestione non tengono conto dei criteri comunitari per le attività economiche ecosostenibili.